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Promozione della salute: la rete WHP per le aziende

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha codificato un modello generale di intervento denominato “Healthy workplaces: a model for action”, la cui idea centrale è quella che un’azienda che promuove salute si impegna a costruire, attraverso un processo partecipato di tutte le parti coinvolte, un contesto che favorisce l’adozione di comportamenti e scelte positive per la salute, nel proprio interesse, nell’interesse dei lavoratori e della collettività.

Il Programma “Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia” (Workplace Health Promotion) si fonda sul modello promosso dall’OMS, il cui obiettivo prioritario è quello di promuovere cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, per renderli ambienti favorevoli alla adozione consapevole ed alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative non trasmissibili.
L’iscrizione alla rete WHP è gratuita: le aziende aderiscono in modo volontario, in un’ottica di responsabilità sociale, diffondendo e implementando buone pratiche per migliorare lo stato di salute dei lavoratori.

Quali sono i vantaggi per l’azienda che entra a far parte della Rete WHP?

•             Generare un cambiamento positivo all’interno del luogo di lavoro migliorando il clima aziendale
•             Anticipare le previsioni normative, dimostrando di essere sempre al passo con i tempi.
•             Avere ricadute positive in termini di fiducia e consenso all’interno della propria comunità.
•             Risultare maggiormente attrattiva, attirando a sé più talenti.
•             Essere più vicina ai bisogni del consumatore, aumentandone la soddisfazione.
•             Ridurre l’assenteismo ed il turnover con aumento della produttività e contenimento dei costi di assistenza sanitaria ed assicurativa.
•             Opportunità di sgravi nella compilazione del Modello OT23 dell’INAIL.
 
Il programma è attivato e coordinato localmente dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

ATS Brianza, riferimento per le aziende delle province di Monza Brianza e Lecco, metterà a disposizione operatori esperti in materia di promozione della salute, proponendo percorsi virtuosi attraverso progetti gratuiti.
Per saperne di più: promozionesalute@ats-brianza.it

Webinar Talk Rete WHP: i vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro” mercoledì 21 febbraio dalle ore 16:00 alle ore 16:30 con gli esperti di ATS Brianza, per iscriversi cliccare qui

Partecipate al talk e scoprite le chiavi per trasformare il vostro ambiente lavorativo in un luogo che favorisce il benessere dei dipendenti. In questo evento, esploreremo step by step le procedure per iscriversi alla rete WHP (Workplace Health Promotion) e quali sono i vantaggi che ne derivano per l’azienda e per il personale.
Gli esperti di ATS Brianza – Promozione Salute guideranno le discussioni e risponderanno in diretta a tutte le domande e i dubbi. Un’opportunità unica per acquisire conoscenze pratiche e ispirazione per implementare politiche di salute aziendale efficaci nella vostra organizzazione.

Tutte le informazioni sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro al link ed è possibile consultare il Manuale WHP cliccando qui 

(SN/am)
 




Aziende che aderiscono al programma “Whp”: rendicontazione

Si segnala alle imprese iscritte al programma “Whp” (Workplace Health Promotion – Aziende che promuovono la salute sul luogo di lavoro) che è già possibile compilare la rendicontazione “Whp 2023” sul portale: cliccare qui

L’accesso avviene tramite link nell’area Ats dedicata: cliccare qui

La scadenza per la compilazione è il 15/01/2024.

Per informazioni è disponibile Stefania Abbiati, Gestione e Sviluppo Programmi Intersettoriali della Direzione Sanitaria dell’agenzia tutela della salute (ATS) della Brianza.

(SN/am)
 




Giornata mondiale dell’alimentazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2023 Ats Brianza ha preparato un video dove troverete alcune indicazioni utili per alimentarsi in modo sano e sostenibile cliccare qui

Invitiamo tutte le aziende della rete a diffondere con i propri strumenti il video in modo che raggiunga tutti i lavoratori. 

La diffusione di informazioni circa una sana alimentazione è in coerenza con le buone pratiche richieste dal manuale WHP.

Per maggiori informazioni cliccare qui 

(SN/am)




23-27 ottobre 2023: “Settimana per la sicurezza sul lavoro” eventi regionali

In occasione della “Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro” Regione Lombardia organizza una serie di iniziative, eventi e convegni che sono presentati sul sito dedicato

Sono eventi costruiti in collaborazione con le ATS del territorio regionale.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire agli operatori della prevenzione, sia pubblici che privati, occasioni di aggiornamento in un’ottica di continua crescita e scambio di buone pratiche, con la collaborazione delle parti sociali e dei rappresentanti istituzionali.
In allegato i dettagli degli eventi che coinvolgono ATS Brianza, vi invitiamo a seguire quelli che ritenete di maggiore interesse per essere aggiornati e capaci di accrescere la sensibilità di tutti al tema.

(SN/am)




Salario minimo. Camisa: contrattazione collettiva strumento principe per garantire lavoratori e imprese

“La contrattazione collettiva nazionale, che Confapi porta avanti dal 1947 nell’interesse delle piccole e medie industrie private, deve restare, anche in tema di salario minimo, lo strumento principe. Stabilire per legge il salario minimo andrebbe a sminuire il ruolo dei corpi intermedi e la libertà di contrattazione tra le parti”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Ribadiamo che in Italia – aggiunge Camisa – sono troppi i contratti sottoscritti da sigle sindacali e datoriali non rappresentative che creano dumping tra le imprese e che in molti casi comportano retribuzioni basse per lavoratrici e lavoratori. Occorre quindi che sia rafforzata quella contrattazione tra parti realmente rappresentative perché in questo modo non solo si garantiscano salari equi ma anche maggiori tutele e sicurezza nei luoghi di lavoro. Abbiamo fiducia nei risultati che il lavoro e gli studi che il Presidente Brunetta e il Cnel, anche attraverso le rappresentanze che siedono nel nuovo Parlamentino, porteranno avanti in un rinnovato ruolo di indirizzo delle politiche del lavoro. Come Confapi – conclude il Presidente di Confapi – siamo pronti a contribuire e auspichiamo altresì che una volta concluso questo lavoro si riattivi quel modello adottato durante la crisi pandemica che ha permesso a tutte le Parti sociali convocate ai tavoli di trovare soluzioni comuni ed efficaci a problematiche estremamente complicate”.




Antincendio: promemoria delle novità sulla formazione degli addetti all’emergenza

Con la presente si ricorda che il Decreto ministeriale del 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2021 è entrato in vigore il 4 ottobre 2022 e ha portato significative novità nella gestione del rischio incendio nelle diverse attività.
Si rimanda alla circolare Api n.492 del 22/09/2022 con tutti i dettagli. Qui si ricorda brevemente che entro il 4 aprile 2023 (6 mesi dopo l’entrata in vigore del Dm) la formazione in materia antincendio deve rispettare tutti i nuovi requisiti.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi degli addetti designati sono stati rivisti e hanno durata e contenuti diversi in base al livello di rischio incendio. Inoltre è cambiata la frequenza dell’aggiornamento: gli addetti si devono aggiornare con cadenza quinquennale. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco sono presenti tutti i decreti aggiornati.

In allegato si trova la scheda riepilogativa della durata dei corsi di base o di aggiornamento, in funzione del livello di rischio. Sul sito Api sono disponibili i corsi aggiornati e potete iniziare a prenotarvi. Api resta a disposizione per ogni necessità di approfondimento.

(SN/am)




Settimana per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro: iniziative Regione Lombardia e Ats Brianza

La settimana annuale dedicata al tema salute e sicurezza è l’ultima di ottobre, quest’anno inizia lunedì 24. Regione Lombardia ha sollecitato le Ats territoriali a promuovere adeguate iniziative, riassunte nel file allegato.

La settimana si apre con una proposta di sensibilizzazione generale, via streaming, rivolta a tutti i cittadini e non soltanto ai lavoratori, per aumentare la sensibilità e l’attenzione alle cause degli infortuni e quindi alla prevenzione degli stessi.

Come da locandina allegata, tutti possono seguire lo streaming programmato lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 12 sul portale della regione cliccando qui

L’Ats Brianza, l’Agenzia locale per la Tutela della Salute, segnala a sua volta una iniziativa dedicata ai lavoratori in programma per martedì 25 ottobre 2022 dalle ore 16 alle 17 in modalità webinar. Si tratta di un vero e proprio momento formativo che abitua a prevedere le possibili conseguenze delle azioni o delle omissioni delle cautele durante il lavoro. Le iscrizioni vanno fatte tramite il link del portale Ats cliccando qui 

Tutti sono invitati a prendere le decisioni organizzative che favoriscano l’adesione dei lavoratori a queste opportunità, che permettono di convergere sul tema e di alzare l’attenzione collettiva sulla prevenzione.

(SN/am)
 




“Trasparenza lavoro”: nuovi obblighi in materia di informazione ai dipendenti e prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea.
Il decreto in esame, che entra in vigore il 13 agosto 2022, prevede, in estrema sintesi:
  • nuovi oneri informativi nei confronti dei lavoratori subordinati e parasubordinati (capo II
  • prescrizioni minime in relazione alle condizioni di lavoro (capo III
  • una protezione contro i licenziamenti o le conseguenze sfavorevoli connessi all’esercizio dei diritti previsti dal decreto stesso (capo IV).
 
Ambito di applicazione
Il nuovo provvedimento legislativo si applica:
  • ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
  • al contratto di lavoro a scopo di somministrazione;
  • al contratto di lavoro intermittente;
  • ai rapporti di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente, ai quali – ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – si applica la disciplina del lavoro subordinato;
  • ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • al contratto di prestazione occasionale, di cui all’art. 54-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • ai rapporti di lavoro domestico (ad eccezione delle disposizioni relative alla richiesta di transizione a rapporti più stabili e sicuri e alla formazione obbligatoria).
 
Sono invece esclusi dal campo di applicazione del decreto:
  • i rapporti di lavoro autonomo non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. E’ considerato nella media delle tre ore il tempo di lavoro prestato in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono uno stesso gruppo di imprese.
 
Informazioni sul rapporto di lavoro (articoli 4 e 5)
L’art. 4 ha modificato il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 152, relativo alle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore.
Si premette che, in base a quanto indicato nell’art. 3, le informazioni sono comunicate in formato cartaceo oppure elettronico, sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
 
Finora le informazioni riguardavano:
  • l’identita’ delle parti;
  •  il luogo di lavoro e la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  • la durata del periodo di prova se previsto;
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  • l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;
  • la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;
  • l’orario di lavoro;
  • i termini del preavviso in caso di recesso.
 
Ora, invece, il Decreto Legislativo n. 152/1997 impone maggiori oneri di informazione.
L’art. 1, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 104/2022, prevede infatti che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni:
a) l’identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena sia nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi. (Su questo specifico punto si ritiene particolarmente opportuno un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro in ordine alla portata della previsione, stante l’ampio numero di congedi retribuiti attualmente in essere);
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite (v. anche oltre, il paragrafo sulla prevedibilità minima del lavoro);
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
 
Termini di adempimento
Le informazioni eventualmente non contenute nel contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) o nella copia della comunicazione obbligatoria di avvio del rapporto sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa (si ricorda, peraltro, che il patto di prova deve essere sottoscritto dal lavoratore prima dell’inizio della prestazione lavorativa).
Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) sopra riportate possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data del suo inizio, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto. In caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, le informazioni di cui al citato art. 1-bis (v. oltre) devono essere rese prima dell’inizio dell’attività lavorativa o prima dell’utilizzo di tali sistemi.
 
Applicazione ai rapporti di lavoro già in corso
Le disposizioni del decreto in commento valgono anche per i rapporti già in corso. Per quanto riguarda specificamente i nuovi obblighi di informazione, l’art. 16 dispone che il
datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022 (ma il
decreto entra in vigore il 13 agosto 2022), è tenuto a fornire, aggiornare o integrare le informazioni entro 60 giorni.
 
Sanzioni
Il nuovo testo dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 152/1997 e l’art. 5, comma 4, inaspriscono l’apparato sanzionatorio connesso alle violazioni delle disposizioni in materia di informazioni ai lavoratori. La sanzione amministrativa, ora stabilita in una somma tra 250 euro e 1.500 euro per ogni lavoratore interessato, non è più conseguente all’inottemperanza dell’ordine di comunicazione rivolto dall’Ispettorato del Lavoro al datore di lavoro o committente, ma èapplicata direttamente, dopo i necessari accertamenti, da parte dell’Ispettorato, al quale il lavoratore abbia denunciato il
mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 152/1997.
 
PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO (articoli 7-11)
 
Durata massima del periodo di prova
L’art. 7 prevede che:
  • nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non possa essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi;
  • nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego;
  • nell’ipotesi di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova;
  • la malattia, l’infortunio, il congedo di maternità o paternità obbligatori prolungano il periodo di prova in misura corrispondente alla durata dell’assenza.
 
Cumulo di impieghi
Lart. 8 stabilisce che, fermo restando il divieto per il lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, e di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo pregiudizievole per la stessa (art. 2105 del Codice civile), il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario esterno alla programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.
Il datore di lavoro, peraltro, può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro, qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;
c) il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 del Codice civile sopra richiamato.
Queste disposizioni si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinate e continuativa.
 
Formazione obbligatoria durante l’orario di lavoro
Secondo l’art. 11, quando il datore di lavoro è tenuto, in forza di previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, ad erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, deve essere considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso. Tale prescrizione non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per quanto attiene all’informazione alla formazione e all’addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Risoluzione delle controversie e protezione dei lavoratori
Gli articoli 12, 13 e 14 stabiliscono:
  • la possibilità di rapida risoluzione delle controversie nascenti dall’applicazione dei diritti stabiliti dal decreto in commento, consentendo, in alternativa al ricorso alle autorità giudiziaria e amministrativa, l’accesso alle ordinarie forme di conciliazione stragiudiziale, quali ad esempio il tentativo di conciliazione avanti alla Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o la conciliazione in sede sindacale, nella quale le parti sono assistite dalle rispettive associazioni di rappresentanza (art. 12
  • la tutela contro comportamenti ritorsivi o che, comunque, abbiano determinato effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti, che abbiano presentato un reclamo al datore di lavoro o che abbiano promosso un procedimento, anche non giudiziario, al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dal decreto in esame.
Ferma ogni conseguenza prevista dalla legge derivante dall’invalidità dell’atto ritorsivo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista l’applicazione, da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, della sanzione amministrativa da 250 euro a 1500 euro;
  • il divieto di licenziamento e di trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all’esercizio dei diritti previsti dal decreto in commento e in generale dal Decreto Legislativo n. 152/1997. I lavoratori estromessi dal rapporto o comunque destinatari di misure equivalenti al licenziamento adottate nei loro confronti dal datore di lavoro o dal committente possono fare espressa richiesta al medesimo dei motivi delle misure adottate. Il datore di lavoro (o il committente) deve fornire, per iscritto, tali motivi entro 7 giorni dall’istanza. Qualora il lavoratore faccia ricorso all’autorità giudiziaria competente, lamentando la violazione dei predetti divieti, incombe sul datore di lavoro o sul committente l’onere di provare che i motivi addotti a fondamento del licenziamento o degli altri provvedimenti equivalenti adottati a carico del lavoratore non siano riconducibili all’esercizio dei diritti garantiti dal Decreti Legislativi n. 104/2022 o n. 152/1997 come modificato dal primo.
 
Nell’allegarne alla presente nota il testo, si fa riserva di ulteriori approfondimenti, anche ad esito degli auspicati interventi di chiarimento da parte degli Enti competenti.
 
(FV/fv)



Ondate di calore sul luogo di lavoro: i consigli dell’Ats Brianza

Il caldo estivo può rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo per la salute e la sicurezza di coloro che svolgono un’attività lavorativa intensa all’aperto, come ad esempio: agricoltori, giardinieri, operai dell’edilizia stradale e ferroviaria, lavoratori edili, marinai, portuali, operatori ecologici (ecc).

L’Ats della Brianza raccomanda di trasmettere a tutti coloro che sono potenzialmente coinvolti alcune informazioni di base, destinate a diverse categorie di cittadini, per adottare comportamenti che riducano i rischi. In particolare si allega una guida destinata ai lavoratori e un pdf informativo generale.

Si ricorda che il datore di lavoro, in base al D.Lgs. 81/2008, deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti il rischio di danni da calore, e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

(SN/bd)
 




“Ridurre gli orari? Le nostre imprese non sono pronte”

La Provincia del 22 febbraio 2022, parla Mario Gagliardi, vice-direttore di Api Lecco Sondrio, sul tema della settimana lavorativa corta.