1

Credito imposta per investimenti immateriali 4.0 prenotati nel 2022: aliquota al 50% se effettuati entro il 30 giugno 2023

Scade il 30 giugno 2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022, al fine di fruire del credito d’imposta del 50%.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020 (come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021), alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.

L’art. 21 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”) ha tuttavia stabilito che “Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento”.

Per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, il credito d’imposta è quindi pari al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, per gli investimenti in beni immateriali “4.0” non solo effettuati nel 2022, ma anche per quelli effettuati entro il 30 giugno 2023 qualora siano stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2022.

Si rileva che, a differenza di quanto disposto per i beni materiali “4.0”, per i quali il termine “lungo” è stato prorogato dapprima al 30 settembre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 423 della L. 197/2022) e poi al 30 novembre 2023 dal c.d. Dl “Milleproroghe” (art. 12 comma 1-ter del Dl 198/2022), nessuna modifica è stata invece prevista per il termine “lungo” di effettuazione degli investimenti in beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022.

Per tali beni resta quindi fermo il termine “lungo” del 30 giugno 2023.

In tal senso anche le istruzioni ai modelli REDDITI 2023, in cui viene confermato il diverso termine del 30 giugno per i soli beni con codice credito “3L”.

Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati oltre tale termine ma sempre nel 2023, la misura dell’agevolazione applicabile sarebbe quella del 20% prevista per il 2023.

La misura del beneficio si riduce progressivamente

Con riferimento alle misure previste per i periodi successivi, allo stato attuale i commi 1058-bis e 1058-ter dell’art. 1 della L. 178/2020 prevedono un’ulteriore riduzione della misura agevolativa per i beni in esame.

In particolare, è previsto che (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022):

  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Si ricorda che il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0” è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione, utilizzando il codice tributo “6937”.
 

(MF/ms)




Esterometro: chiarimenti sulle operazioni esenti e relativa fatturazione

La generalità delle operazioni la cui controparte non è stabilita in Italia richiede la presentazione del c.d. “esterometro” o, in alternativa, la produzione di un documento in formato elettronico trasmesso via Sistema di Interscambio.

La certificazione dell’operazione – mediante l’una o l’altra modalità – avviene, dal 1° luglio 2022, secondo lo stesso schema operativo (compilazione di un file XML in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica).

Ciò in cui l’adempimento del c.d. “esterometro” si diversifica rispetto alla fatturazione sono, essenzialmente, le conseguenze sanzionatorie derivanti da omissioni o errori.

Fatte queste premesse, è da rilevare come siano escluse dall’obbligo comunicativo alcune operazioni transfrontaliere fuori campo IVA.

L’art. 12 del Dl 73/2022, infatti, modificando l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, ha escluso il c.d. “esterometro” per ciascun acquisto di beni e servizi non rilevante territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro.

Nessuna deroga è prevista per le prestazioni esenti da imposta, come quelle a carattere finanziario.

Per quanto concerne le prestazioni finanziarie in regime di esenzione, rese da un soggetto passivo italiano nei confronti di privati consumatori non stabiliti in Italia, ai fini della presentazione del c.d. “esterometro”, bisogna distinguere a seconda che il committente sia:

  • domiciliato o residente nell’Unione europea;
  • domiciliato e residente al di fuori dell’Ue.
Se il fornitore è un soggetto passivo italiano, le prestazioni di servizi finanziari B2C sono in via ordinaria, rilevanti ai fini IVA in Italia, ai sensi dell’art. 7-ter comma 1 lett. b) del Dpr 633/72.

A questo criterio generale si deroga quando il committente è domiciliato e residente al di fuori dell’Unione europea: in tal caso, infatti, il servizio non è rilevante in Italia (art. 7-septies lett. d) del Dr 633/72).

Nell’ipotesi più generale (dunque, quando il cliente “privato consumatore” è domiciliato o residente nell’Ue) la comunicazione da parte del prestatore è sempre obbligatoria, a prescindere dall’importo della transazione e dalla natura esente del servizio.

È stato chiarito, infatti, che la trasmissione dei dati deve “avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori” (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, § 1.1).

La fattura, però, non è obbligatoria se il servizio finanziario rientra tra le prestazioni esenti di cui all’art. 10 nn. 1), 2), 3), 4), 5) o 9) del DPR 633/72, né vi è l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 comma 1 lett. m) e n) del DPR 696/96 e art. 1 comma 1 lett. a) del DM 10 maggio 2019).

Nella diversa ipotesi in cui il cliente sia domiciliato e residente al di fuori dell’Ue, l’operazione è, come detto, fuori campo IVA, ma risulta comunque dovuta la presentazione del c.d. “esterometro”. È, inoltre, richiesta l’emissione della fattura con l’annotazione “operazione non soggetta” ex art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72 (o, in caso di fattura elettronica, il codice natura “N2.1”).

Diverse considerazioni valgono, invece, per i servizi finanziari in ambito B2B.

Se il servizio è reso da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto stabilito al di fuori del territorio dello Stato, la prestazione non rileva ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) del Dpr 633/72).

Tale elemento non comporta l’obbligo di emissione della fattura se il servizio è esente ex art. 10 nn. 1), 2), 3), 4) o 9) del DPR 633/72 ed è reso a un soggetto passivo Ue, ma richiede la compilazione del c.d. “esterometro”.

Anche nel caso dei servizi esenti che un soggetto passivo nazionale riceve da un soggetto non residente, non è contemplata alcuna esclusione dal c.d. “esterometro”. Sono, quindi, comunicati anche i dati dei servizi ricevuti di importo inferiore o pari a 5.000 euro: detti servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, ancorché esenti quando rivestono carattere finanziario ex art. 10 del DPR 633/72.

In merito all’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro” per l’acquisto di servizi in regime di esenzione, una conferma espressa è stata fornita dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 91/2020, avente a oggetto i servizi di pagamento elettronici forniti da una società del Regno Unito a una società italiana, addebitando a quest’ultima specifiche fee sulle transazioni elettroniche effettuate.

L’acquisto effettuato dal soggetto passivo nazionale richiede comunque, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, l’“integrazione” della fattura ricevuta (se il fornitore è Ue) o l’emissione di un’autofattura (se il fornitore è extra Ue), indicando il titolo di esenzione e annotando il documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010, § 3.1).

A livello gestionale, il file XML relativo all’acquisto effettuato, in quanto riferito a un’operazione esente, dovrà essere compilato con il codice “N4”.
 

(MF/ms)




Esterometro: sanzioni per omessa presentazione o errori

Ove il professionista o il contribuente si accorga successivamente della mancata registrazione in contabilità di una fattura estera, uno dei problemi a cui si dovrà porre rimedio riguarda sicuramente il mancato inserimento della stessa nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”). Come procedere allora per sanare la situazione?

Al riguardo si ricorda in primo luogo che la disciplina sanzionatoria del c.d. “esterometro” è stata riformata dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) con efficacia dal 1° luglio 2022 (l’art. 13 del D.L. n. 73/2022 ha infatti posticipato l’entrata in vigore delle modifiche dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022).

Il novellato art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede, quindi, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Quindi l’invio dei dati deve avvenire:

  • per le operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
  • per le operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per quanto concerne le sanzioni relative alla comunicazione delle operazioni con l’estero, dovrebbe comunque essere applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), al pari di quanto avviene per le sanzioni in tema di fatturazione (ovvero autofatturazione).

Sebbene la prassi non si sia pronunciata espressamente in tema di “esterometro”, si ritiene valido quanto era stato indicato nella risoluzione n. 87/E/2017 in tema di comunicazione dei dati delle fatture (adempimento ormai abolito). L’istituto del ravvedimento operoso consente, tra l’altro, la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore” (art. 13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/1997).

Al riguardo, la risoluzione n. 104/E/2017 precisa che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA.
 

(MF/ms)




Rete Ufficio Estero: prossime iniziative

Rete Ufficio Estero organizza la partecipazione a tre eventi fieristici di riferimento per l’industria manifatturiera:

MECSPE Bari – da giovedì 23 novembre 2023 a sabato 25 novembre 2023 

MECSPE Bologna –  da mercoledì 6 marzo 2024 a venerdì 8 marzo 2024 

HANNOVER MESSE –  da lunedì 22 aprile 2024 a venerdì 26 aprile 2024 

 

Per info e costi alleghiamo modulo.

(GF/am)




Imu 2023: in scadenza la prima rata

Anche quest’anno la prima rata dell’IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno e, relativamente alle modalità di computo dell’imposta, occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Si ricorda anzitutto che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2023, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

Entro il 16 giugno 2023, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2023, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2023.

L’IMU per l’anno 2023, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:

  • la prima entro il 16 giugno 2023, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione deliberata per il 2022;
  • la seconda entro il 18 dicembre 2023 (in quanto il 16 cade di sabato), a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2023 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2023, secondo quanto precisato dalla ris. Min. Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF. Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2023.
Facoltà dei Comuni di differire i termini di versamento dell’IMU

Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.

Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).

Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2023 (per l’acconto) ed entro il 18 dicembre 2023 (per il saldo).

(MF/ms)




Confapi in Senato, sistema incentivi Pmi sia stabile e integrato

Confapi è intervenuta in audizione presso la 9ª Commissione permanente “Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare” del Senato per esprimere le proprie valutazioni sulla proposta di Revisione del sistema di incentivi alle imprese.
In rappresentanza della Confederazione, Carlo Valerio, Presidente di Confapi Padova e membro della Giunta Nazionale, ha evidenziato le criticità che molte Pmi si trovano ad affrontare nel loro cammino verso lo sviluppo, come l’accesso limitato a finanziamenti e risorse, e presentato alcune proposte per il riordino delle misure agevolative esistenti, che si ritiene “necessario”. “La revisione dovrebbe concentrarsi sulla semplificazione delle procedure – ha spiegato Valerio -, sulla personalizzazione delle agevolazioni in base alle specifiche esigenze delle imprese e sull’adozione di soluzioni innovative per migliorarne la competitività. Inoltre, il Governo dovrebbe garantire un sostegno finanziario adeguato per consentire l’effettiva attuazione di tali misure, riconoscendo così il ruolo vitale delle Pmi nella crescita economica e nel benessere generale del Paese”.
Secondo Confapi un approccio integrato e unificato consentirà alle Pmi di accedere in modo più rapido ed efficiente al sostegno di cui hanno bisogno. Riguardo agli strumenti in essere, per favorire gli investimenti delle Pmi in beni strumentali, si ritiene necessario potenziare e armonizzare le misure esistenti, come la Nuova Sabatini, i fondi rotativi regionali e le misure fiscali in materia di transizione 4.0. Sono necessarie misure a sostegno dell’efficientamento energetico e della formazione, mentre gli strumenti agevolativi dovrebbero promuovere attivamente l’innovazione e la digitalizzazione, offrendo incentivi per l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, il miglioramento della produttività e l’accesso a nuovi mercati. Tra le proposte avanzate, “la defiscalizzazione degli utili reinvestiti in capitale sociale, misura che incentiverebbe le imprese a reinvestire gli utili generati nell’azienda stessa, contribuendo a rafforzare il patrimonio e a sostenere la crescita delle PMI”.  Per Confapi inoltre, è necessario rifinanziare la misura di Sace Simest sul miglioramento e salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici.
È pertanto di fondamentale importanza creare un quadro agevolativo certo e stabile che favorisca la programmazione degli investimenti e la loro sostenibilità nel tempo. Solo attraverso un approccio olistico e mirato potremo favorire la crescita e la competitività delle Pmi italiane, generando effetti positivi sull’economia nel suo complesso.



Webinar “La nuova normativa sul whistleblowing. Le novità per le imprese”: 6 giugno ore 11

Il Decreto Legislativo 24 del 10 marzo 2023 in tema di protezione delle persone che segnalano illeciti – Whistleblower- introduce importanti novità anche per le imprese. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 luglio 2023 e prevedono onerose sanzioni in caso di inadempienza.

Le nuove disposizioni hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per tutti i soggetti che dispongono di Modelli Organizzativi (MOG) ex D.Lgs. 231/2001, dal 17 dicembre per le aziende sopra i 50 dipendenti. Previste sanzioni in caso di inadempienza.

Api Lecco Sondrio, organizza un webinar su questo tema rivolto agli imprenditori martedì 6 giugno, alle ore 11.00, con la presenza di Giancarlo Slavich, docente ed esperto di compliance D.Lgs. 231/2001.

Iscrizione obbligatoria CLICCANDO QUI.

Il Decreto si applica ai i soggetti del settore privato distinguendo:
 
A) SOGGETTI PRIVATI CHE NON ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
A.1) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 17/12/2023
A.2) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno duecentoquarantanove lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 15/07/2023
 
B) SOGGETTI PRIVATI CHE ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
B.1) a prescindere dal numero di dipendenti inizio di applicazione, 15/07/2023
B.2) a prescindere dal numero di dipendenti rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato al D.Lgs. 24 / 2023 c.d. settori Sensibili
 
In estrema sintesi:
1) il decreto si applica per gli enti che adottano il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 a prescindere dal numero di lavoratori subordinati;
 
2) è obbligatorio istituire un canale interno che può coincidere con l’O.d.V. (Organismo di Vigilanza);
 
3) sono adottati, per mantenere la riservatezza dell’identità del segnalante, strumenti di crittografia, quindi in pratica andrà acquistato uno specifico software che sarà in uso a chi riceverà le eventuali segnalazioni (canale interno);
 
4) la gestione della segnalazione segue rigidi criteri di tempistica e alla stessa devono essere affiancati idonee procedure che rispettino sia il D.Lgs. 24/23 sia la normativa sulla Privacy in tema di WB, le medesime procedure integreranno l’attuale Modello Organizzativo 231;
 
5) il soggetto segnalante con la sua segnalazione ha una serie di diritti per i quali non potrà ad esempio subire il licenziamento, la sospensione ecc.; questo per evitare ritorsioni. Ovviamente le segnalazioni dovranno essere veritiere e non diffamatorie o calunniose, altrimenti rischia il segnalante di subire lui una eventuale denuncia.
 
6) il soggetto segnalato (cioè l’eventuale soggetto che è stato oggetto di segnalazione) ha una serie di diritti tra i quali quello di conoscere chi lo abbia eventualmente segnalato (questo a determinate condizioni);
 
7) i soggetti che possono segnalare e che devono evitare eventuali ritorsioni non sono solo i lavoratori subordinati ma la platea è stata estesa a numerose categorie tra le quali: lavoratori occasionali ed autonomi, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, azionisti ecc. ;
 
8) la tutela della persona segnalante si applica anche se il rapporto non sia ancora iniziato (es. durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico ecc. ;
 
9) la tutela della persona segnalante si applica anche ai facilitatori (cioè a chi ha assistito il segnalante), ai colleghi di lavoro che hanno con questa persona un rapporto abituale e corrente e di ulteriori categorie quali i parenti che lavorino presso la società o l’ente fino al 4 grado ecc.;
 
10) oltre al canale di segnalazione interna, in caso di fallimento della stessa (es. mancata istituzione del canale interno), il segnalante potrebbe, a determinate condizioni, rivolgersi ad un canale cd. esterno utilizzando anche la divulgazione pubblica e il canale della richiesta di intervento di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) questo si precisa anche se l’ente, la società sia completamente privato, in quanto ad A.N.A.C. è stato demandato il canale di ascolto di secondo livello e l’erogazione delle eventuali sanzioni;
 
11) le disposizioni di cui al D.Lgs. 24/23 hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per i soggetti che dispongono di modelli ex D.Lgs. 231/2001.




Webinar “Enfea e Enfea Salute” per le aziende: mercoledì 7 giugno ore 15

Mercoledì 7 giugno 2023, dalle ore 15 alle ore 17, Api Lecco Sondrio organizza il webinar “Enfea e Enfea Salute: bilateralità e welfare. Le nuove opportunità per imprese e lavoratori applicanti i CCNL Piccola e Media Industria”.

L’evento è dedicato alla bilateralità espressione dei contratti collettivi sottoscritti da Confapi (Unionchimica,Uniontessile,Unigec, Unimatica, Unionalimentari, Unital, Aniem) e Cgil, Cisl e Uil, con lo scopo di approfondire gli strumenti e le prestazioni a disposizione delle aziende, dei lavoratori e delle lavoratrici in ambito welfare.
Gli strumenti della bilateralità permettono di valorizzare i bisogni del personale, vera risorsa strategica dell’azienda e, di conseguenza, supportare l’azienda nel perseguire una maggiore competitività.

I destinatari di questo convegno sono gli imprenditori e i responsabili delle risorse umane.
 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione cliccando qui

La mattina del 7 giugno agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi.

Alleghiamo locandina. 




Proiezione film in Api: “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti”

Giovedì 8 giugno 2023, alle ore 18.30, presso la sede di Api Lecco Sondrio proietteremo il film che abbiamo sostenuto “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti“. 

Il laboratorio cittadino Officina Gerenzone, con i suoi volontari, ha provveduto negli ultimi anni al restauro sonoro del film Il Gerenzone di Sofia Ceppi Badoni (1961), lavoro presentato in varie occasioni alla cittadinanza e consegnato ufficialmente ai Musei Civici Lecchesi. 
Ora, invece, ha realizzato un nuovo film in continuità con la preziosa testimonianza ereditata dalla regista lecchese dal titolo: Gente di fiume. Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti.
Con la direzione del film-maker Federico Videtta i volontari hanno raccolto, a partire dal 2019, interviste inedite ai protagonisti della vita quotidiana e lavorativa lungo il fiume e preziosi materiali d’archivio, oltre a produrre musiche e immagini allo scopo di restituire alla città un racconto aggiornato sulla valle del Gerenzone di ieri e di oggi.

ll docufilm che verrà proiettato in Api giovedì 8 giugno è il frutto di oltre tre anni di lavoro e della collaborazione di volontari e giovani artisti del territorio, stimolati dal desiderio di valorizzare la propria città.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo di Api Lecco Sondrio. 

Durata del film 45 minuti, in allegato trovate la locandina.

E’ consigliata la prenotazione del proprio posto CLICCANDO QUI




Proiezione film in Api: “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti”

Un fiume che rappresenta la storia di Lecco e anche quella della nostra associazione che in oltre 70 anni di attività ha avuto tra le proprie associate molte delle aziende sorte sulle sue rive.

Giovedì 8 giugno 2023 alle ore 18.30, presso la sede di Api Lecco Sondrio in via Pergola 73 a Lecco, verrà proiettato il film “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti“ realizzato da Officina Gerenzone che, grazie ai suoi volontari, ha provveduto negli ultimi anni al restauro sonoro del film “Il Gerenzone di Sofia Ceppi Badoni (1961), lavoro presentato in varie occasioni alla cittadinanza e consegnato poi ai Musei Civici Lecchesi. 
Ora, invece, ha realizzato un nuovo film in continuità con la preziosa testimonianza ereditata dalla regista lecchese dal titolo: “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti”.
Con la direzione del film-maker Federico Videtta i volontari hanno raccolto, a partire dal 2019, interviste inedite ai protagonisti della vita quotidiana e lavorativa lungo il fiume e preziosi materiali d’archivio, oltre a produrre musiche e immagini allo scopo di restituire alla città un racconto aggiornato sulla valle del Gerenzone di ieri e di oggi.
ll film che verrà proiettato in Api giovedì 8 giugno è il frutto di oltre tre anni di lavoro e della collaborazione di volontari e giovani artisti del territorio.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo di Api Lecco Sondrio. 

La proiezione è aperta a tutti, è consigliata la prenotazione del proprio posto CLICCANDO QUI

Anna Masciadri
Ufficio stampa