1

Conai 2023: novità e strumenti gestionali

La Guida aggiornata all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale 2023, versione digitale, è disponibile sul sito Conai nella sezione “download documenti”. Per comodità si allega una scheda con le “note introduttive della Guida, in cui sono descritte le principali novità.

Il sito comprende tutte le informazioni per coloro che sono tenuti ad effettuare l’adesione e tutto il supporto necessario alla corretta classificazione degli imballaggi, all’interno delle diverse fasce contributive, cliccare qui

“CodiceImballaggio-Conai”
Si segnala la messa on line di un nuovo strumento che, attraverso una serie di domande, aiuta l’utente ad individuare, per ciascuna tipologia di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione, l’eventuale fascia contributiva e il corrispondente valore unitario del CAC “Contributo Ambientale Conai” in vigore sia al momento della ricerca sia in precedenza (nella sezione Schedario).

Tra le novità del 2023 si segnalano:

  • esportazione di merce imballata: modifica della soglia per accedere al rimborso cliccare qui 
 
 
(SN/am)



Aziende provincia di Sondrio: denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura

Si ricorda alle aziende associate della Provincia di Sondrio che scade martedì 31 gennaio 2023 il termine per effettuare la “denuncia” dei volumi delle acque industriali scaricate in fognatura nel corso dell’anno precedente.
 
Nota: chiunque abbia uno scarico di acque decadenti dai processi produttivi, in fognatura dovrebbe avere una precisa autorizzazione comprensiva di prescrizioni alle quali attenersi, si invita a controllare.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore che è scaricabile e compilabile sul sito internet della Secam e poi consegnata a mano oppure inviata per posta normale o infine via Pec all’indirizzo segreteria@pec.secam.net.
 
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia in oggetto gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali e gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ai civili. 
  • Sono obbligati al rispetto di tale disposizione i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi e i proprietari dell’immobile in cui ha sede l’impresa le cui acque reflue, utilizzate nei processi industriali, vengono immesse nelle pubbliche fognature.
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque prelevate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente, precisando eventuali volumi usati ma non scaricati (es. inseriti come materia prima nel processo produttivo oppure evaporati o trasformati in rifiuti liquidi, o impiegati per scopi che ammettono lo scarico in corso idrico superficiale).
 
L’ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.
 
(SN/am)



Congiunturale IV trimestre 2022: le imprese Api mostrano fiducia e ottimismo per i prossimi mesi

Con un po’ di sorpresa rispetto all’andamento dei mesi precedenti l’ultimo trimestre del 2022 per gli imprenditori lecchesi associati ad Api Lecco Sondrio si chiude con segnali positivi e c’è ottimismo per l’anno appena cominciato. Lo testimonia il report dell’analisi congiunturale relativa al IV trimestre del 2022 realizzata dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia che ha coinvolto circa cento aziende associate del nostro territorio, il 56% del settore metalmeccanico.
Un risultato che finalmente esprime fiducia tra le imprese dopo aver vissuto un anno “ad ostacoli” avendo dovuto affrontare le conseguenze del conflitto in Ucraina, l’aumento dei prezzi delle materie prime e anche dei costi di energia e gas.
Il dato più importante e significativo che si evidenzia dal report riguarda la domanda, a seguire occupazione e quindi fatturato. Il 2022 si conclude con una congiuntura di quarto trimestre complessivamente meno negativa rispetto alle attese: si evidenzia un ruolo decisivo degli ordini domestici per sostenere la domanda. Considerando il bilancio complessivo per il 2022 si può affermare che l’anno appena concluso abbia portato grande sviluppo alle imprese associate del territorio di Lecco e Sondrio: per 8 su 10 il fatturato è cresciuto, grazie ad una spinta propulsiva degli ordini domestici, prima che esteri. Bene gli investimenti, che crescono per 5 imprese su 10 e per le restanti restano comunque stabili.
Positiva l’occupazione, ampiamente stabile, cresce per un numero contenuto di imprese (3 su 10). I costi della produzione crescono in modo estremamente diffuso, per l’86% delle intervistate.
Il calo degli ordinativi viene certamente avvertito nel corso degli ultimi mesi dell’anno, tuttavia il clima atteso per il primo semestre del nuovo anno sembra non essere condizionato dal recente passato. Nelle aspettative delle imprese intervistate i primi sei mesi del 2023 porteranno risultati di bilancio ampiamente stabili nelle aree geograficamente più distanti, mentre sono positive le aspettative su Italia e Europa, dove più di 3 (ma sono più di 4 in Comunità Europea) realtà associate si aspettano un aumento del fatturato. C’è anche un dato negativo: per il 25% delle intervistate in Italia vi sarà una contrazione delle vendite, risultato in linea con le attese di riduzione del fatturato atteso nell’Europa Unita.
In questo questionario è stato chiesto alle imprese associate ad Api Lecco Sondrio una valutazione in merito alla questione energetica che ha afflitto imprese, e anche famiglie, per tutto lo scorso anno.
Nel corso del quarto trimestre si attenua la spinta dei prezzi che rimane tuttavia in forte crescita per un 6 imprese su 10. Gas metano e energia elettrica presentano un peso sul fatturato decisamente concentrato sulle fasce 0-5% (per 6 intervistati su 10) e 6-10% per altri 3 intervistai su 10. Per alcune realtà ben delineate, come ad esempio le trafilerie, la componente energia assorbe più del 30% del fatturato realizzato.
Sul tema energia sta crescendo tra le nostre associate la curiosità verso forme di generazione di energia da fonti rinnovabili: le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Soluzione spinta sia dal Governo sia dalle Regioni, negli ultimi mesi i comuni si sono attivati in questa direzione coinvolgendo anche alcune imprese, per cercare di capire la fattibilità di queste soluzioni condivise.
Le imprese del territorio presentano una crescente e varia conoscenza delle comunità energetiche. Il 55% delle associate sta cercando attivamente informazioni per capire meglio il tema e il 16% si sta già muovendo per muoversi operativamente.
Resta alto al momento (19%) il nucleo di imprese che non dimostra interesse ad approfondire caratteristiche e potenzialità delle comunità energetiche rinnovabili per la propria realtà aziendale.
 
L’indagine finalmente mostra che tra i nostri imprenditori c’è fiducia e positività dopo i mesi difficili del 2022 – commenta Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrio –. L’anno scorso siamo stati in balia del rialzo del prezzo dell’energia, del gas, della guerra, è stato veramente un anno in salita con molte incertezze da affrontare e anche se non stiamo registrando un boom di ordini come avvenuto a inizio 2021, c’è più stabilità e serenità tra le imprese soprattutto in vista dei prossimi mesi. Riguardo l’energia molti colleghi, visti i problemi, si sono mossi fin da subito per trovare alternative e non subire l’andamento dei mercati. Le Comunità Energetiche Rinnovabili possono essere una soluzione importante, come Api un anno fa avevamo organizzato proprio un convegno sul tema energia invitando a Lecco il professor Sergio Olivero, uno dei massimi esperti di Cer in Italia”.

 

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
 




Analisi congiunturale IV trimestre 2022: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sull’analisi congiunturale del IV trimestre 2022 di Api Lecco Sondrio. 




Prestazioni occasionali: le nuove misure dalla Legge di Bilancio

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto misure finalizzate al rilancio delle prestazioni occasionali (ex voucher) da rendere mediante libretto famiglia o contratto di prestazione occasionale.

Con il comma 342 dell’art. 1 è stata innalzata a 10.000 euro la soglia di compenso massimo erogabile da ciascun utilizzatore e aumentato fino a 10 dipendenti l’organico dei datori di lavoro che potranno fare ricorso al contratto per prestazione occasionale.

Vedremo in prospettiva se le modifiche normative coglieranno nel segno e riusciranno a rendere più appetibile ed utilizzabile una figura contrattuale che è stata per varie ragioni scarsamente utilizzata.

In tal senso va considerato che, anche rispetto ai lavoratori impiegati mediante il contratto per prestazione occasionale, il decreto “Trasparenza” (Dlgs. 104/2022) ha esteso i medesimi obblighi informativi previsti dal Dlgs. 152/1997 per la generalità dei lavoratori subordinati.

Occorre, quindi, verificare attentamente in che misura è possibile ritenere assolto tale onere posto a carico del committente.

L’art. 4 del Dlgs. 104/2022, attuativo della direttiva Ue 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, ha riscritto interamente l’art. 1 del Dlgs. 152/1997 concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, prevedendo, al nuovo comma 1, una serie articolata di informazioni comprese alle lett. da a) ad s), che il datore di lavoro pubblico e privato deve fornire al lavoratore.

Secondo il comma 2, l’obbligo viene assolto mediante la consegna, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente del contratto individuale di lavoro ovvero della copia della comunicazione UniLav (i dati possono essere integrati entro 7 giorni o un mese a seconda del tipo di informazione).

Il comma 5 del citato art. 1 ha esteso espressamente i medesimi obblighi anche nei confronti delle collaborazioni disciplinate dagli artt. 409, n. 3 c.p.c. e 2 comma 1 del Dlgs. 81/2015 nonché proprio dei contratti di prestazione occasionale, di cui all’art. 54-bis del Dl 50/2017.

Tuttavia, in considerazione delle peculiarità di tali forme contrattuali che, evidentemente, differiscono (e non potrebbe essere diversamente se ci si pone su un piano di legittimità) dalle tipologie ricadenti nell’alveo della subordinazione, l’estensione avviene espressamente ed unicamente nei limiti della compatibilità.

A questo punto ci si è posti il problema interpretativo di capire quali dei numerosi dati informativi debbano essere forniti ai lavoratori impiegati mediante contratto di prestazione occasionale e, attesa l’estrema flessibilità gestionale dello strumento, anche con quali modalità operare.

Va detto che già il Dlgs. 104/2022 ha introdotto un ultimo periodo al comma 17 dell’art. 54-bis del Dl 50/2017, nella parte in cui viene disciplinata la comunicazione telematica da trasmettere all’INPS in fase di attivazione del contratto.

Secondo la novella legislativa una copia di detta comunicazione, con i dati contenuti dalla lett. a) alla lett. e), deve essere trasmessa al lavoratore in formato elettronico, quindi, anche semplicemente a mezzo email o consegnata in forma cartacea.

Tale inciso fornisce già un’utile indicazione circa il corretto assolvimento dell’obbligo informativo nei confronti del prestatore occasionale.

Tuttavia, un’ulteriore e risolutiva indicazione è arrivata anche dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che, con circolare n. 4/2022, ha approfondito l’argomento cercando di individuare le informazioni da fornire ai lavoratori.

Al fine di garantire certezza nell’applicazione della disposizione, l’Ispettorato, pur ricordando come la “compatibilità” degli obblighi informativi vada accertata caso per caso in relazione alla tipologia di prestazione effettivamente richiesta, ha comunque individuato alcuni dati considerati compatibili e conseguentemente essenziali.

Rispetto alle collaborazioni ex artt. 409, n. 3 c.p.c. e 2 comma 1 del Dlgs. 81/2015, ad esempio, non dovranno mancare i dati compresi tra le lett. da a) ad f), sempre presenti in rapporto a forme di collaborazione parasubordinata (identità delle parti, luogo di lavoro, descrizione attività, sede del committente, durata del contratto, tipologia del rapporto di lavoro).

Rispetto agli ex voucher, invece, si dovrà fare riferimento proprio alle informazioni contenute alle lett. da a) ad e) del comma 17, ossia identificazione delle parti, luogo di svolgimento della prestazione e suo oggetto, data e ora di inizio e fine della prestazione nonché compenso pattuito.

Il tutto, precisa ancora INL, andrà trasmesso ovviamente al lavoratore assolvendo così all’obbligo di cui all’art. 1 del Dlgs. 152/1997.
 

(MF/ms)




Ricarica veicoli elettrici: risorse regionali per le pmi dal 7 febbraio 2023

Si tratta di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di € 150.000, non cumulabile con altri contributi per investimento di natura regionale, statale e comunitaria per le medesime opere. L’aiuto è concesso in de minimis (Regolamento UE 1407/2013).
Le spese ammissibili comprendono le attività di progettazione (fino ad un massimo del 10% del valore dell’importo delle opere oggetto di contributo) e le opere complementari all’intervento (le opere edili, infrastrutturali ed interventi di adeguamento del sistema elettrico connessi all’installazione).

A gennaio 2022 Regione Lombardia aveva aperto una prima finestra, ma ora, a seguito di un avanzo a valere sulle risorse del Piano sviluppo e coesione, si apre in febbraio 2023 una seconda finestra del bando (Decreto n. 575 del 20 gennaio 2023, BURL n. 4 – serie ordinaria – del 25 gennaio 2023), con le medesime caratteristiche e criteri della prima finestra. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese (PMI). Possono partecipare al presente Bando anche le PMI che non sono risultate beneficiarie a seguito della prima finestra di apertura del Bando.

Le domande di partecipazione devono essere presentate su Bandi online, codice bando RLT12020010342, a partire dalle ore 15:00 del 07/02/2023 fino alle ore 12:00 del 07/03/2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

Per i dettagli cliccare qui.

L’associazione è a vostra disposizione per qualsiasi informazione e supporto.

(SN/am)




Credito imposta energia terzo e quarto trimestre 2022 proroga al 30 settembre 2023

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 1 comma 3 del Dl 176/2022 (c.d. Dl “Aiuti-quater”) dalla legge di conversione 13 gennaio 2023 n. 6, è stato prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Nessuna modifica invece alla misura dei crediti d’imposta riconosciuti dal medesimo articolo per il mese di dicembre 2022, che restano pari, come nella versione originaria della disposizione, al 30% per le imprese non energivore e al 40% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore.

L’originaria versione dell’art. 1 comma 3 del Dl 176/2022 stabiliva che i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del Dl 115/2022), quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 dell’art. 1 del Dl 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Dl 176/2022), potevano essere utilizzati, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, entro la data del 30 giugno 2023.

Si ricorda che per i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e per quelli concessi per i mesi di ottobre e novembre 2022, tale termine era stato in precedenza fissato al 31 marzo 2023.

Il termine del 30 giugno 2023, ferma restando la disciplina dell’utilizzo e della cessione, è ora prorogato, per tutti i suddetti crediti, al 30 settembre 2023 a seguito delle modifiche apportate al citato comma 3 dell’art. 1 in sede di conversione del Dl 176/2022.

Analoga proroga al 30 settembre 2023 è stata inoltre prevista con riguardo all’utilizzo in capo ai cessionari dei suddetti crediti d’imposta per il terzo e quarto trimestre 2022, disciplinata dal comma 4 dell’art. 1 del Dl 176/2022.

Al riguardo, con il provvedimento Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2022 n. 450517 è stato già fissato al 21 giugno 2023 il termine per presentare la comunicazione di cessione in relazione ai crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Tale termine sarà quindi presumibilmente adeguato alla nuova scadenza.

Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha prorogato anche per il primo trimestre 2023 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas, incrementandone la misura al 35% per le imprese non energivore e al 45% per le altre imprese. Tali crediti d’imposta possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023.
 

(RP/mf)