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Beni e servizi non tassati ai dipendenti: torna la soglia di 258,23 euro

Dal 2022 torna a 258,23 euro il limite di non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti previsto dall’art. 51 comma 3 del Tuir.

Allo stato attuale, infatti, né il Dl 146/2021 (c.d. Dl “Fisco-lavoro”), né la L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e nemmeno il Dl 228/2021 (c.d. Dl “Milleproroghe”) o, a quanto ci consta, la bozza del Dl “Sostegni-ter” hanno previsto la proroga del raddoppio a 516,46 euro della suddetta soglia di non imponibilità, così incrementata limitatamente al 2020 e 2021.

A norma dell’art. 51 comma 1 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”).

I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.

L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del Tuir stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

L’art. 112 del Dl 104/2020 (c.d. Dl “Agosto”) era intervenuto su tale disposizione, prevedendo che, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir fosse elevato a 516,46 euro.

Successivamente, l’art. 6-quinquies del Dl 41/2021 (c.d. Dl “Sostegni”), introdotto in sede di conversione in legge, è intervenuto sull’art. 112 comma 1 del Dl 104/2020, sostituendo le parole “Limitatamente al periodo d’imposta 2020” con le parole “Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 2021”.

Sulla base delle citate disposizioni, il raddoppio della soglia di non imponibilità riguarda quindi solo il 2020 e il 2021, tornando dal 2022 alla misura “originaria” di 258,23 euro.

Tanto premesso, si ricorda che nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta, il valore dei beni e servizi in questione superi la soglia di esenzione di 258,23 euro, concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente l’intero importo riconosciuto e non l’eccedenza (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 59/2008, § 16).

Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel periodo d’imposta 2022 sia pari a 400 euro, l’importo che concorre a formare il reddito è pari a 400 euro (e non a 141,77 euro, differenza tra 400 euro e soglia di esenzione di 258,23 euro).

Si evidenzia che la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, essendo invece escluse quelle in denaro (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.1).

In relazione alla soglia di esenzione, è stato altresì chiarito che (C.M. n. 326/97, § 2.3.1):

  • tale previsione si applica a tutti i fringe benefit, sia a quelli determinati in base al valore normale, sia a quelli determinati con metodi convenzionali (es. auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, prestiti ai dipendenti, fabbricati in uso ai dipendenti);
  • il limite va considerato in relazione agli importi tassabili in capo al dipendente e, quindi, al netto di quanto è stato eventualmente corrisposto da quest’ultimo (comprensivo dell’eventuale Iva a carico del dipendente);
  • rilevano tutti i fringe benefit percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta;
  • rilevano i beni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche al soggetto a questo equiparato (es. pensionato, cassaintegrato), nonché al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, anche se non fiscalmente a carico;
  • si considera compenso in natura anche il diritto del dipendente di ottenere il fringe benefit da terzi.
In linea generale, anche i documenti di legittimazione (c.d. voucher) costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del Tuir).

Non rientra, invece, nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51 comma 2 lett. c) del Tuir (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

(MF/ms)
 




Modelli Intrastat 2022: la nuova struttura

Con la determinazione n. 493869/2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, d’intesa con le Entrate e l’Istat, sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat e le nuove istruzioni di compilazione.

Le nuove modalità di presentazione si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell’anno 2022. 

Sono confermate le precedenti modalità per gli elenchi riferiti al quarto trimestre 2021 o al mese di dicembre 2021, da presentare entro il 25 gennaio 2022.

La presentazione dei modelli Intrastat relativi alle vendite ha, oltretutto, assunto valore costitutivo ai fini del regime di non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41 comma 2-ter del Dl 331/93, fermi gli altri requisiti che qualificano le suddette cessioni.

Riepilogando le principali modifiche applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, si evidenzia che, per le cessioni di beni (modello Intra-1 bis):

  • i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni non superiore a 20 milioni di euro);
  • è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata (colonna 7);
  • è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci (colonna 15).
Con riferimento alle cessioni è, altresì, introdotta la sezione 5 del modello Intra-1, vale a dire il nuovo elenco Intra-1 sexies, per le operazioni in regime di “call-off stock”, alla luce della nuova disciplina di cui all’art. 41-bis del Dl 331/93.

Nel modello, sono fornite le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione Iva del soggetto destinatario dei beni trasferiti in un altro Stato membro sulla base di un accordo di “call-off stock”.

La compilazione dell’elenco Intra-1 sexies diviene, così, un adempimento che si aggiunge alla tenuta del registro di cui all’art. 50 comma 5-bis del Dl 331/93, ove riportare l’identità e il numero di partita Iva del soggetto passivo destinatario dei beni.

La tenuta del registro è, infatti, una delle nuove condizioni per il regime di “call-off stock” ai sensi del richiamato art. 41-bis del Dl 331/93.

Per gli acquisti di beni (modello Intra-2 bis), è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale.

Per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro.

Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Intra-2 bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta.

Come già rilevato per le cessioni, anche per gli acquisti di beni:

  • è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
  • i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest’ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).
Relativamente alle prestazioni di servizi ricevute (modello Intra-2 quater), oltre alla conferma del venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti).

Non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento.

Resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti).
 

Abolito l’obbligo per le cessioni a San Marino

In via più generale, si rammenta che, per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021, è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli i dati riferiti alle cessioni di beni verso San Marino anche laddove l’operazione sia certificata con fattura in formato cartaceo. Lo ha precisato un avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli datato 16 dicembre 2021.

Il Dm 21 giugno 2021, infatti, nel disciplinare gli scambi tra i due Paesi, ha abrogato il precedente Dm 24 dicembre 1993, con effetti dal 1° ottobre 2021, abolendo di conseguenza l’obbligo di compilazione degli elenchi relativi alle vendite (Intra-1 bis e Intra-1 ter), per la sola parte fiscale, in riferimento alle cessioni di beni non imponibili dall’Italia a San Marino.

(MF/ms)
 




Dichiarazione sostitutiva investimenti pubblicitari: scadenza 10 febbraio 2022

Scade il 10 febbraio il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021, che consente di fruire del credito d’imposta di cui all’art. 57-bis comma 1-quater del Dl 50/2017, riconosciuto per il 2021 (e 2022) nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Tale dichiarazione va resa, si ricorda, per dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Pertanto, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dal 1° al 31 ottobre 2021 (o quelli che hanno presentato tale comunicazione nel mese di marzo 2021, essendo state considerate comunque valide) devono “confermare” la prenotazione per gli investimenti indicati in tale documento.

Il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2021 è stato posticipato dal comunicato Dipartimento informazione editoria del 22 dicembre 2021, che ha fissato la finestra temporale per la presentazione dal 10 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022 come previsto a regime), a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica.

C’è quindi tempo fino al 10 febbraio 2022 per presentare tale dichiarazione sostitutiva.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, redatto secondo le specifiche istruzioni, deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La dichiarazione può essere presentata: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario; tramite gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3 comma 3 del Dpr n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici.

In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, all’atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, l’impegno a presentarla in via telematica. La data dell’impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l’indicazione del suo codice fiscale vanno riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso, e a consegnare al richiedente una copia della dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Concessione nei limiti delle risorse e del regime de minimis

L’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate.

Nello specifico, il credito d’imposta è concesso entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018 n. 90.

Pertanto, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

(MF/ms)
 




Dichiarazione Iva 2022: termini di presentazione e versamento

A decorrere dal prossimo 1° febbraio è possibile iniziare a trasmettere telematicamente all’Agenzia elle Entrate la dichiarazione annuale Iva 2022 relativa all’anno 2021.

Il termine ultimo di presentazione è fissato per il giorno 2 maggio 2022; tuttavia coloro che vogliono evitare di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre 2021, possono farlo trasmettendo la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio compilando il quadro VP, nel quale comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Il quadro VP non può pertanto essere compilato se la dichiarazione è presentata oltre il termine evidenziato.

Di conseguenza se il contribuente intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV, in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
Si evidenzia che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal Dpr 322/1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Anche la dichiarazione Iva eventualmente presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati (entro il 1° agosto 2022, in quanto il 31 luglio cade di sabato) si considera valida, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (sanzione amministrativa di euro 250, riducibile per effetto di ravvedimento operoso ad euro 25).

La dichiarazione presentata dopo 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.

Ulteriore adempimento legato alla dichiarazione Iva 2022 è il versamento dell’Iva da essa risultante, che deve essere effettuato tramite modello F24 entro il 16 marzo 2022, ovvero entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo.

Alla data prescelta, i contribuenti possono inoltre effettuare il versamento in unica soluzione ovvero rateizzare quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre: la rateizzazione può pertanto concretizzarsi in un minimo di 2 rate fino ad un massimo di 9 rate.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.

In pratica il contribuente può effettuare il versamento dell’Iva annuale:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2022;
  • in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Redditi (30 giugno 2022), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
  • rateizzando l’importo a decorrere dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’ammontare di ogni rata successiva alla prima;
  • rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi (30 giugno 2022), maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È in ogni caso possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Per la definizione delle scadenze del modello Redditi cui è necessario fare riferimento per il possibile versamento dell’Iva annuale si deve distinguere tra persone fisiche/società di persone e società di capitali.

Mentre per le persone fisiche e le società di persone il termine è fisso (30 giugno/30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), per i soggetti Ires l’individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende dalla data di chiusura dell’esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Infatti, se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Va da ultimo evidenziato che, nel caso in cui il bilancio non venga approvato, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l’approvazione poteva invece avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va fatto entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

(MF/ms)
 




Cliente fallito: quando detrarre l’Iva

La valutazione dei crediti non ancora incassati a fine anno porta alla verifica dell’eventualità che il cliente sia stato assoggettato a procedure concorsuali, con la necessità di imputare a perdita l’imponibile e la possibilità di recuperare l’Iva mediante emissione di una nota di credito, ai sensi dell’articolo 19 Dpr 633/1972.

I termini di emissione della nota di credito sono variati a seguito delle modifiche apportate dal Decreto sostegni-bis (articolo 18 Dl. 73/2021) convertito con modifiche dalla L. 106/2021) con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.

Pertanto, qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, la variazione Iva conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26, commi 3 bis e 10 bis, Dpr 633/72, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l’esito infruttuoso), ossia dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Tale diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis L.F., ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.

L’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non risulta preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.

Risulta infatti superata la precedente posizione dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 77/E/2000, paragrafo 2.a, nonché risoluzioni 155/E/2002, 89/E/2002 e 195/E/2008) in base alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.

Dal momento in cui nasce il diritto alla detrazione dell’imposta, l’articolo 19, comma 1, secondo periodo Dpr 633/72 precisa che tale diritto è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Quindi se la nota di credito è emessa tempestivamente (cioè entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione) l’Iva a credito confluirà nella relativa liquidazione periodica, o al più tardi nella dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Rileva in altre parole, ai fini della detrazione, anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l’esercizio concreto del diritto.

Esemplificando, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2021, vale a dire entro il 30 aprile 2022 (circolare 20/E/2021).

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

Nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6bis, Dpr 322/1998 per recuperare l’imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione).

L’emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una facoltà cui il contribuente può rinunciare. Va detto, infine, che l’emissione di una nota di variazione produce effetti diversi dalla dichiarazione integrativa.

Mentre la prima assicura che sia rispettato il principio di neutralità dell’Iva (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde, generalmente, l’obbligo di iscrivere l’imposta a debito per chi la riceve), la dichiarazione integrativa consente il solo recupero dell’imposta versata in misura superiore ma non anche il riversamento da parte di chi l’ha detratta.

Tale istituto non può essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.

Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.5 del 7 luglio 2021 e Faq n. 96 pubblicata il 19 luglio 2019.

I campi di riferimento da compilare sono quelli relativi al cedente, cessionario, imponibile, imposta ed estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare tra i Dati Generali nel blocco 2.1.2 – Dati fattura rettificata.

(MF/ms)

 
 




Corso: aggiornamento Rspp datore di lavoro rischio alto

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove un corso rivolto all’aggiornamento della formazione dei Datori di Lavoro che ricoprono direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivi
Assolvere l’obbligo di Legge indicato dall’Accordo Stato Regioni (rep.atti n.223/CSR del 21 dicembre 2011) che disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del Datore di Lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP/DL), ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Nota bene

  • Ricordiamo che la mancata frequenza del corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato ma sospende il Datore di lavoro dalla carica di RSPP fino al completamento dell’aggiornamento previsto. In tal caso, e per il periodo di sospensione, in azienda risulta assente il RSPP. Tale assenza equivale alla mancata nomina del RSPP (Art. 17, co. 1, lett. b) sazionata con: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 55, co. 1 lett. b)] .
  • Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I (Art. 14 comma 1 D.L.vo 81/08).
  • Riportiamo di seguito una tabella semplificata sulla formazione del RSPP Datore Lavoro
Nomina RSPP Formazione
Effettuata
Eventuale completamento formazione Aggiornamento
Prima
del 31/12/1996
Nessuna Nessun completamento:
esonero
Aggiornamento entro 10/01/2014 (24 mesi dalla pubblicazione dell’accordo)
Dopo
il 01/01/1997
Nessuna Formazione Obbligatoria: Da fare “subito” secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore) Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.
Dopo
il 01/01/1997
Conforme D.M. 16/01/1997 e documentata.
(attestato con riferimenti legge e durata di almeno 16 ore).
Nessun completamento:
esonero
Aggiornamento entro 11/1/2017 (5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo)
Nuova attività con nuova nomina dal 2012 Nessuna Formazione Obbligatoria: Completare la formazione entro max 90 gg. dall’inizio della nuova attività. Secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore) Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.
Regime transitorio
prima applicazione
In corso o da iniziare purché con iscrizione documentata prima del 25/01/2012 e completata entro 26/07/2012 con programma conforme al D.M. 16/01/1997 Nessun completamento:
esonero
Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.

 

Programma
Misure contenimento malattia Covid-19
  • Cenni sulla biologia dei Coronavirus e specificatamente del virus Sars-CoV-2
  • DPI contenimento diffusione della malattia COVID-19 all’interno dell’azienda
  • SMARTWORKING: a chi è riservato e come attuarlo in azienda
  • Modalità di pulizia e sanificazione in azienda come indicato dall’ISS, dall’OMS e dal Ministero della Salute
  • Utilizzo dei presidi medico chirurgici e dei biocidi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli oggetti e superfici
  • Misurazione temperatura corporea
  • Test diagnostici
  • Vaccini
Aggiornamento normativo
  • Presentazione e analisi delle indicazioni “Guida alla rirpesa del lavoro nelle aziende dopo l’emeegenza Covid-19” dell’ATS Brianza
  • Responsabilità del Datore di Lavoro in caso di lavoratore positivo alla presenza del Sars-CoV-2
  • Documentazione e informazione ai lavoratori necessaria per l’attivazione dello Smartworking
  • Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti Sociali per il contenimento dell’infezione da Covid-19 nelle imprese
  • Guida per la stesura del protocollo aziendale per il contenimento dell’infezione da Covid-19 da parte del Comitato
  • Delibere e circolari Regione Lombardia
  • DPCM
  • Cenni Protocollo cantieri per il contenimento dell’infezione da Covid-19 nelle imprese
  • Check-list verifica applicazione protocollo Inail
  • Check-list auto-verifica applicazione protocollo Ats Brianza
  • Circolare Ministero indicazioni ai Medici Competenti
  • Indicazioni garante Privacy
  • Decreto Cura Italia sulla responsabilità del Datore di Lavoro
  • Regione Lombardia: gestione rifiuti Covid-19
  • Informativa Inail sul lavoro agile
  • ISS: disinfettanti
  • ISS: pulizia e sanificazione
  • Formazione, informazione e addestramento obbligatori secondo D.Lgs..81/08: Artt.71 e 73 del D.Lgs..81/08
Dispositivi di protezione per contenimento Covid-19
  • Dpi, mascherine chirurgiche, Dpi validati Inail, mascherine validate ISS, tutorial su mascherine, indicazioni per l’addestramento da fare ai lavoratori, FIT-TEST
Gestione della sicurezza in azienda 
  • Scheda di autovalutazione PIANO MIRATO ATS BRIANZA scale portatili
  • Scheda di autovalutazione PIANO MIRATO ATS BRIANZA rischio meccanico
  • Scheda di autovalutazione PIANO MIRATO ATS BRIANZA gestione della sicurezza
Test valutazione
  • Test di valutazione apprendimento composto da domande con risposta multipla
Calendario

Giovedì 17 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30
Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Lunedì 28 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30
 
Totale:           14  ore compresa 1 ora per la Verifica finale di apprendimento
Sede:             Teleformazione
 
COSTI
Il costo per la partecipazione al corso è di:
€ 200,00 + Iva per associati ad Api Lecco.
€ 300,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.
 
Le adesioni, dovranno pervenire entro giovedì 10 marzo 2022 cliccando al link: ISCRIZIONE
 
Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 100% del  percorso formativo.
L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)




Corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi – Datore di lavoro Rspp (rischio alto)

Api Lecco Sondrio con la collaborazione di Apiserivizi Srl, promuove un corso rivolto alla formazione dei Datori di Lavoro che ricoprono direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
Obiettivi
Espletare il percorso formativo per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Il presente corso si svolgerà secondo i contenuti, le articolazioni e le modalità dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR
Nello specifico, il corso è per i DL/RSPP delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO, in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
(individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR)
Destinatari
I datori di lavoro che intendono ricoprire direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esclusivamente nei seguenti casi:
  1. Aziende artigiane e industriali (1) …… fino a 30 lavoratori
  2. Aziende agricole e zootecniche …….. fino a 30 lavoratori
  3. Aziende della pesca …………………….. fino a 20 lavoratori
  4. Altre aziende ………………………………. fino a 200 lavoratori
i quali non hanno frequentato corsi di formazione, oppure:
  • sono stati incaricati come DL/RSPP prima del 31/12/1996 e non hanno svolto l’aggiornamento entro 10/01/2014
  • sono stati incaricati come DL/RSPP dopo 01/01/1997, hanno svolto formazione documentata secondo DM 16/01/1997 ma non hanno svolto l’aggiornamento obbligatorio entro 11/01/2017
 
Precisazione
Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Programma
Modulo 1 normativo- giuridico
  • il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  • la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
  • il sistema istituzionale della prevenzione;
  • i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
  • il sistema di qualificazione delle imprese.
Modulo 2 gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza
  • i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
  • la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
  • il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
  • i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
  • gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
  • il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
  • la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
  • l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
Modulo 3 tecnico – individuazione e valutazione dei rischi
  • i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • il rischio da stress lavoro-correlato;
  • i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
  • i dispositivi di protezione individuale;
  • la sorveglianza sanitaria;
Modulo 4 relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori
  • l’informazione, la formazione e l’addestramento;
  • le tecniche di comunicazione;
  • il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
  • la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Valutazione e certificazione
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste sarà somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
Dopo il superamento della verifica di apprendimento, sarà rilasciato un attestato di frequenza conforme alla Circolare regionale 17/09/2012, n°7
 
Docenti
In possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 emanato in attuazione art.6, comma 8, lettera m-bis) del D. Lgs.81/2008 entrato in vigore 18 marzo 2014 – requisito obbligatorio per tutti i docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (punto 12.1 dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016).
 
Calendario
 
Venerdì 11 febbraio 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Venerdì 18 febbraio 2022 dalle 08.30 alle 12.30
Venerdì 25 febbraio 2022 dalle 08.30 alle 12.30
Venerdì 4 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Venerdì 11 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Venerdì 18 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Venerdì 25 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
 
Totale:        48  ore + 1 ora per la Verifica finale di apprendimento
Sede:          Teleformazione
 
COSTI
Il costo per la partecipazione al corso è di:
  • € 600,00 + Iva per associati ad Api Lecco.
  • € 800,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.
Le adesioni, dovranno pervenire entro venerdì 4 febbraio 2022 cliccando al link: ISCRIZIONE

Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del percorso formativo.
L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).
 
(SB/mc)



Corso: formatore qualificato per la sicurezza

Api Lecco Sondrio in collaborazione con Apiservizi Srl promuove il corso: Formatore qualificato per la sicurezza.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze per progettare e realizzare un corso nell’area sicurezza. Verranno approfondite le tecniche, le metodologie e gli strumenti necessari per la gestione dell’aula e per erogare una formazione efficace nell’area della salute e sicurezza sul lavoro.
 
Programma
 
Modulo 1 (4 ore)  La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
– I riferimenti normativi: testo unico accordi Stato Regioni
– La qualificazione dei formatori
– Le figure chiave e il fabbisogno formativo
 -Il processo della sicurezza in azienda
– La cultura della sicurezza
 
Modulo 2    (4 ore) La percezione del rischio e gli aspetti comportamentali
– Il rischio nelle organizzazioni produttive
– La formazione nei contesti organizzativi
– L’apprendimento degli adulti
– Gli aspetti comportamentali nella sicurezza
– Studio e analisi di casi
– Esercitazioni
 
Modulo 3  (8 ore n. 2 lezioni da 4 ore) Comunicare sicurezza e progettare il percorso formativo
– La comunicazione e i processi comunicativi
– Ostacoli all’ascolto e all’apprendimento
– Stili di comunicazione
– Motivare alla corresponsabilità nel processo sicurezza aziendale
– La formazione come processo: rilevare il fabbisogno, progettazione, realizzazione e valutazione
– Progettazione dell’intervento: Obiettivi, contenuti, materiali ed esercitazioni
– Laboratorio formativo: progettare un corso sul tema sicurezza
 
Modulo 4 (8 ore n.2 lezioni da 4 ore) Le metodologie formative
– Tecniche e strumenti metodologici per la formazione
– La gestione dell’aula
– Utilizzo di strumenti multimediali
– Utilizzo di metodologie attive
– Laboratorio di role playing
– Laboratorio di giochi didattici
– Laboratorio di action learning
– Laboratiorio di project work
 
Destinatari
Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro RSPP ed esperti che intendono integrare la propria preparazione per essere qualificati come Formatori per la sicurezza ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.
  
Date e sedi di svolgimento
21/02/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
28/02/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
28/02/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
07/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
14/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
14/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14 febbraio p.v. tramite il link: ISCRIZIONE.

Durata
24.00 ore
 
Quota di adesione:
€ 390,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
€ 490,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)




Responsabile e addetto SPP Modulo B comune a tutti i settori produttivi

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso: Responsabile e addetto SPP Modulo B comune a tutti i settori produttivi.
Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. Il Modulo B è orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio. Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze e abilita per: ” individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato; ” individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa; ” contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.
 
Crediti Formativi
lL MODULO B COMUNE è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione (MOD.C, B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4)
 
Programma
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. La durata del corso non comprende le verifiche di apprendimento finali.
Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella sotto riportata e non compresi nel presente corso:
1. Mod.B-SP1: 12 ore per il settore ATECO 2007 “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”
2. Mod.B-SP2: 16 ore per il settore ATECO 2007 “B –Estrazione di minerali da cave e miniere” e “F – Costruzioni”
3. Mod.B-SP3: 12 ore per il settore ATECO 2007 “Q,– Sanità e assistenza sociale” (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale)
4. Mod.B-SP4: 16 ore per il settore ATECO 2007 “C, – Attività manifatturiere” (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)
 
Modulo UD1   
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti  (artt.17, 27, 28 D.Lgs.81/08)
• La valutazione dei rischi: principi e metodologia
• Procedure standardizzate
• La valutazione dei rischi di incendio (DM 10/03/1998 all.I)
• Come elaborare il documento di valutazione dei rischi
• Allegato XI: elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
• Lavoratrici in gravidanza
• Analisi degli incidenti, near-miss
• Esercitazioni e studio di casi specifici

Modulo UD2
Ambiente e luoghi di lavoro (Titolo II – Allegato IV)  
• Definizioni
• Requisiti di salute e sicurezza
• Obblighi datore di lavoro
• Luoghi di lavoro indoor e luoghi di lavoro outdoor
• Segnaletica di sicurezza (Titolo V – All.XXIV – All.XXV – All.XXVI – All.XXVII – All.XXVIII – All.XXIX – All.XXX – All.XXXI – All.XXXII)
• L’ergonomia del posto di lavoro
• Lavori sotterranei o semisotterranei
• Lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (art.63, 66, 121, all.IV D.Lgs.81/2008 – DPR 177/2011)
• Sanzioni
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi in ambienti di lavoro

Modulo UD 3  
Rischio incendio e gestione delle emergenze Atex
• Rischio incendio
• Panoramica sulla normativa antincendio
• La gestione delle emergenze
• Protezione da  atmosfere esplosive (Titolo XI, All. L, All. LI)
• La valutazione del rischio esplosione e l’identificazione delle misure di sicurezza
• Le direttive ATEX
• Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (All. XLIX)
• Esercitazioni sulla valutazione del rischio incendio e piano di emergenza

Modulo UD 4
Rischi infortunistici: Macchine impianti e attrezzature – Rischio elettrico – Rischio meccanico – Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci – Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo (Titolo III) 
• Definizioni
• Requisiti di sicurezza
• Obblighi del datore di lavoro
• Obblighi noleggiatori e concedenti in uso
• Informazione, formazione e addestramento
• Rischi infortunistici connessi con le attrezzature e le macchine
• Dispositivi di protezione collettiva
• Dispositivi di protezione individuale: definizione, obblighi, requisiti, criteri per l’individuazione e l’uso, sanzioni, Regolamento (UE) 2016/425
• Allegato VIII: indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
• Direttiva macchine
• Allegato V: attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative
• Allegato VI: disposizioni concernenti l’uso di attrezzature di lavoro
• Allegato VII: verifica di attrezzature
• Impianti e apparecchiature elettriche: obblighi, requisiti di sicurezza, lavori sotto tensione, lavori in prossimità di parti attive, protezioni dai fulmini (DPR 462/2001), protezione di edifici e di impianti e strutture e attrezzature, verifiche e controlli, PES, PAV, PEI, sanzioni
• La movimentazione delle merci: mezzi di trasporto, apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci
• Cenni cantieri temporanei o mobili (Titolo IV)
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi infortunistici

Modulo UD 5
Rischi infortunistici: Cadute dall’alto
• Lavori in quota: il rischio di caduta dall’alto. Obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e norme tecniche di riferimento per la valutazione e l’individuazione delle norme di sicurezza nei lavori in quota
• Uso opere provvisionali: scale portatili, sgabelli, trabattelli (ponti su ruote), ponteggi (artt.131, 133 D.Lgs.81/08- UNI EN 12810-UNI EN 12811 – UNI EN 74)
• , impalcati…
• PIMUS (artt.134, 136 D.Lgs.81/08)
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi cadute dall’alto

Modulo UD 6 
Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI – All.XXXIII) – Attrezzature munite di videoterminali (Titolo VI – All.XXXIV)         
• Movimentazione manuale dei carichi: applicazione, obblighi, informazione e formazione e addestramento, sanzioni
• Rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
• Rischi da posture incongrue
• Valutazione  delle azioni di sollevamento manuale di carichi: metodo NIOSH
• Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico da movimenti ripetuti degli arti superiori: protocollo OCRA (OCcupational Repetitive Action)
• Valutazione del rischio correlato al trasporto in piano, al traino e alla spinta dei carichi: Metodo Snook Ciriello
• Gli strumenti per la misurazione delle forze: il dinamometro
• Cenni sulla valutazione del rischio nella Movimentazione Manuale dei Pazienti (MMP): l’indice MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati)
• Le attrezzature munite di videoterminali: applicazione, definizioni, obblighi, svolgimento quotidiano del lavoro, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, sanzioni
• Esercitazioni sulla diverse valutazione dei rischi da MMC, da SBAS
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi da uso VDT

Modulo UD 7
Rischi di natura psico-sociale: Stress lavoro-correlato – Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out   
• Il rischio da stress lavoro correlato
•  Fenomeni di mobbing e burn out
• Esercitazioni sulla rilevazione dati per la valutazione SLC

Modulo UD 8
Agenti fisici (Titolo VIII)        
• Definizioni, valutazione dei rischi, disposizioni per eliminare o ridurre i rischi, lavoratori particolarmente sensibili, informazione e formazione
• Rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
• Rischi di esposizione alle vibrazioni (All.XXXV)
• Rischi di esposizione a campi elettromagnetici (All.XXXVI)
• Rischi di esposizione a radiazioni ottiche (Al..XXXVII)
• Il rischio di esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti: RADON, ecc.. (art.10 D.Lgs.230/95)
• Il rischio di esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti (D.Lgs.230/95)
• Microclima
• Atmosfere iperbariche
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici

Modulo  UD 9
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto (Titolo IX)
• Protezione da agenti chimici
• Valutazione di tutti gli agenti chimici (artt.223, 224, All. XXXVIII, All. XL, All. XLI All. XLII, All. XLIII, UNI EN 689)
• Scheda di sicurezza del prodotto
• Reg.CE 1907/2006 REACH, Reg.CE 1272/2008 CLP, GHS, ADR
• Rischi da incidenti rilevanti da agenti chimici (D.Lgs.334/99 coord.238/2005)
• Direttiva Seveso
• Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
• Protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici

Modulo UD 10 
Agenti biologici (Titolo X – All. XXXIX, All. XLV, All. XLVI, All. XLVIII) 
• Esposizione ad agenti biologici: applicazione, definizioni, classificazione, comunicazione, autorizzazioni, obblighi, valutazione del rischio, misure di emergenza, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria
• Autorizzazione all’uso di agenti biologici
• Esercitazioni sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

Modulo UD 11
1. Rischi connessi ad attività particolari: Ambienti confinati e\o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti
2. Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol  
• Rischio connesso con le attività su strada
• La gestione dei rifiuti
•  Rischi connessi con l’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool
• Introduzione all’organizzazione dei processi produttivi ed ai rischi connessi con l’organizzazione del lavoro
•  La gestione della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli ambienti di lavoro
• Esercitazioni sugli argomenti del modulo

Modulo UD 12
Organizzazione dei processi produttivi
• I lavori in appalto e i rischi interferenti: DUVRI, verifica idoneità tecnico-professionale (art.90, all.XVII D.Lgs.81/08), POS (artt.17, 96, 101, D.Lgs.81/08),  PSC (art.100 D.Lgs.81/08)
• Gestione delle emergenze
• Cassetta primo soccorso e pacchetto medicazione
• Esercitazioni sugli argomenti del modulo
 
Verifica finaòe di apprendimento conforme al punto 7 dell’accordo Stato Regione del 7/7/2016
La verifica dell’apprendimento del modulo B si svolge secondo le seguenti modalità:
– test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
– una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo;
– eventuale colloquio di approfondimento.

Attestati di frequenza
Per ogni partecipante al “MODULO B COMUNE: CORSO RSPP E ASPP – ACCORDO STATO REGIONI DEL 7/7/16” che avrà completato almeno il 90% delle ore di formazione previste ed avrà superato la verifica finale di apprendimento, sarà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento conforme alla Circolare regionale 17/09/2012, n°7
 
Destinatari
Il “MODULO B COMUNE del CORSO RSPP E ASPP” è rivolto chiunque intenda acquisire la formazione obbligatoria prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
 
Durata
50.00 ore
  
Date e Sedi di svolgimento
23/02/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
02/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
02/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
09/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
16/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
16/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
23/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
29/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
29/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
06/04/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
06/04/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
13/04/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
13/04/2022 13.30-15.30 presso Teleformazione
 
Quota di adesione:
€ 650,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
€ 850,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
 
Le adesioni, dovranno pervenire entro mercoledì 16 Febbraio 2022 cliccando al link: ISCRIZIONE.
 
L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)